Ecco la risposta alla domanda “Cos’è una messa alla prova per minorenni”.
La messa alla prova minorile è disciplinata dagli artt. 28-29 del D.p.r. 448/1988 ed è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penale italiano per i minorenni che commettono un reato.
La ratio di questa misura afferente ai minorenni è stata congegnata perché sui minorenni la pena detentiva può essere una soluzione inutile, non portando ad una socializzazione del reo e, anzi, può essere dannosa per i fenomeni di stigmatizzazione e di etichettamento che essa comporta.
Con tale misura è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui accede l’imputato, si concluda con esito positivo.
L’istituto prevede che il minore segua un progetto educativo predisposto dai Servizi Sociali Minorili, che può avere i contenuti più diversi: a mero titolo esemplificativo il minore può essere inserito in un progetto di attività educative, lavorative, sociali o di volontariato.
Il giudice minorile decide se concedere la messa alla prova valutando il comportamento del minore, il tipo di reato commesso e le possibilità di recupero.
Il programma di messa alla prova viene personalizzato ed elaborato in collaborazione con i Servizi Sociali, che monitorano il comportamento del minorenne durante il periodo di prova.
La sospensione del processo può essere chiesta dalle parti in ogni stato e grado del processo, sia in sede di udienza preliminare sia in fase dibattimentale, previo consenso del minore.
Dopo aver valutato l’opportunità del progetto predisposto dai Servizi Sociali, il giudice con ordinanza sospende il processo per un periodo di tempo variabile a seconda della gravità del reato per cui si
procede.
L’esito della messa alla prova può essere duplice:
- se il minore, nel corso della prova, si sia reso autore di ripetute e gravi trasgressioni al programma portando, quindi, alla conclusione anticipata del progetto rieducativo, viene riaperto il
processo laddove si era sospeso; - in caso contrario, cioè se il minore, decorso il periodo di prova con esito positivo, il giudice fisserà una nuova udienza nella quale dichiarerà con sentenza l’estinzione del reato e quindi pronuncerà
sentenza di non luogo a procedere se la sentenza è intervenuta nel corso dell’udienza preliminare ovvero di non doversi procedere, nel caso in cui la sentenza intervenga in sede dibattimentale.
La normativa di riferimento per la domanda “Cos’è una messa alla prova per minorenni“
Riferimenti normativi: